Il/La Presidente della Repubblica

di Pietro Polito

(Immagine ©La Stampa - 14 gennaio 2022)

 

Il prossimo/la prossima Presidente della Repubblica può essere l’espressione dei veti contrapposti dei partiti o dello spirito della Costituzione. Che cosa prevede la Costituzione nella Parte II – “Ordinamento della Repubblica”, Titolo II – “Il Presidente della Repubblica”, artt. 83- 91?

A differenza del monarca, il/la Presidente della Repubblica è elettivo, rappresentativo ed è chiamato ad agire come custode delle regole nel gioco politico fra il Parlamento e il Governo. Egli non viene eletto direttamente dal popolo ma indirettamente dal Parlamento, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica in seduta comune, unitamente ai rappresentanti delle Regioni, a scrutinio segreto, inizialmente con una maggioranza dei due terzi, dopo il terzo scrutinio con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (art. 83).

La Costituzione è estremamente liberale. Ogni cittadino e ogni cittadina (come s’immagina in un film di qualche anno fa in cui per l’insipienza e la tracotanza dei partiti viene eletto un Presidente bibliotecario e pescatore) può essere eletto all’ufficio della Presidenza della Repubblica. L’unico limite è l’età, 50 anni (art. 84). Ma non sono richiesti particolari requisiti. Non è necessario essere stati o essere membri del Parlamento, tanto meno essere iscritti a un Partito o aver ricoperto o ricoprire incarichi politici o istituzionali. Men che meno è richiesta l’appartenenza o non appartenenza a una confessione religiosa. L’alternanza tra un laico e un cattolico, perlopiù praticata nella nostra storia repubblicana, è un criterio politico e non costituzionale.

Alla liberalità in materia di eleggibilità corrisponde una rigorosa severità circa la compatibilità con altri uffici pubblici o privati. Per capirci, un parlamentare può continuare a svolgere la professione dell’avvocato (abbiamo avuto numerosi esempi in questo senso), diversamente “l’ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica” (art. 84).

Il Presidente dura in carica sette anni (art. 85). Il criterio della durata e il metodo dell’elezione sono pensati dal Costituente per garantire al Presidente la maggiore autonomia possibile nei confronti delle maggioranze parlamentari. Rimanendo in carica nel passaggio tra una legislatura e la successiva il Presidente risponde al Parlamento e non alla maggioranza che lo ha eletto. Il Presidente nomina il Presidente del Consiglio e i ministri (art. 87) e delibera lo scioglimento di una o entrambe le camere (art. 88). Mentre il Governo e il Parlamento hanno il compito di definire nella dialettica tra maggioranza e minoranza l’indirizzo politico generale, il Presidente ha la funzione essenziale di vigilare sull’apparato della Repubblica: “prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune” (art. 91).

Lo spirito della Costituzione suggerisce che il/la Presidente della Repubblica non sia espressione di un atto d’imperio di una maggioranza palese in Parlamento oppure raccolta attraverso la riunione di pezzi sparsi di varie minoranze. Giova ricordare che il/la Presidente della Repubblica costituzionalmente è il Presidente di tutti gli italiani e di tutte le italiane, inclusi coloro che alle elezioni politiche scelgono di astenersi.

L’auspicio è che il Parlamento elegga un uomo o una donna, meglio una donna, che abbia l’autorevolezza e la capacità di interpretare il ruolo di un Terzo, non un Terzo tra le parti ma al di sopra delle parti. Un Terzo superiore: né un Terzo apparente, l’Alleato, che in realtà sta con una delle parti; né un Terzo reale ma passivo e debole, il Neutrale, che in realtà è succube delle parti; ma un Terzo attivo, che non s’identifichi con una delle parti, non sia ostaggio delle parti, si collochi al di sopra delle parti per farle comunicare, dialogare, cercare e trovare soluzioni comuni.

Personalmente penso che sarebbe auspicabile che il/la nuovo/nuova Presidente della Repubblica provenisse dal mondo della società e della cultura. I partiti rappresentati in Parlamento possono dare un forte segnale nella direzione di una “disoccupazione” delle istituzioni, mettendo da parte i propri interessi particolari e trovando con intelligenza un uomo o una donna adatti al compito: un Capo dello Stato che conosca la Costituzione, tuteli la separazione dei poteri, favorisca una leale collaborazione tra di loro, abbia forza di carattere e di iniziativa, capacità di ascolto.

Infine, il/la Presidente della Repubblica non è chiamato/chiamata solo a un’opera di mediazione ma a un lavoro costruttivo. Amaramente Norberto Bobbio ebbe a scrivere che la politica in Italia si riduce a non far fare le cose. La politica secondo lo spirito della Costituzione consiste nel fare le cose, operando per rimuovere le cause dell’ingiustizia e delle diseguaglianze.    

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